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STATUTO AIPAI - ETS
Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale ETS

Art. 1
Costituzione

È costituita un’Associazione culturale senza scopo di lucro per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio industriale denominata «A.I.P.A.I. ETS – Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale ETS» ente del Terzo Settore, in seguito denominata anche Associazione.


Art. 2
Sede legale

L’Associazione ha sede legale in provincia di Terni, comune di Terni. Ai soli fini della iscrizione presso i pubblici registri si indica la sede legale in Terni frazione di Collescipoli, Palazzo della Genga, Via Luigi Masi, n. 55-57. Il Consiglio Direttivo può decidere la costituzione di sedi operative in Italia.


Art. 3
Finalità

L’Associazione ha per oggetto e senza scopo di lucro, all’interno di quanto statuito D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 dall’Art. 5 lettere: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo; 
lo svolgimento delle seguenti attività:
a)    promuovere e diffondere la consapevolezza del valore storico e culturale del patrimonio archeologico industriale;
b)    promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio industriale nelle sue molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali e ambientali e con la cultura del lavoro in una prospettiva di lungo periodo. Le attività riguarderanno sia i beni materiali che immateriali e, in particolare, le fonti documentarie e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i manufatti architettonici, le infrastrutture, i saperi tecnico-produttivi, la cultura imprenditoriale, le strutture sociali ed  etno-antropologiche, i paesaggi e tutti gli aspetti della storia della tecnica, dell’economia, della società, dell’architettura, dell’urbanistica e dell’ambiente più direttamente collegati alla storia del patrimonio industriale;
c)    promuovere, valutare e certificare istituzioni e progetti aventi per oggetto la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale;
d)    promuovere la formazione e l’aggiornamento scientifico e professionale per le finalità di cui sopra;
e)    favorire un più elevato livello di collaborazione operativa e scientifica tra enti pubblici, università, ordini professionali, associazioni e persone giuridiche e fisiche private per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale, per la salvaguardia di archivi, macchine, manufatti e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro.


Art. 4
Attività strumentali, accessorie e connesse

L’Associazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento e tra l’altro:
a)    stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l’acquisto, in proprietà o in qualunque altro diritto reale di immobili;
b)    stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e persone giuridiche e fisiche private;
c)    stipulare contratti e convenzioni per l’affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
d)    aderire o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, nonché alla costituzione di reti tra gli stessi, aventi scopi analoghi a quelli definiti dal presente statuto;
e)    costituire Società a fini strumentali, anche con soggetti pubblici, persone giuridiche o fisiche, o assumere interessenze o partecipazioni in enti e società di capitali, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;
f)    promuovere, partecipare e/o realizzare in proprio o con soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private anche in associazione temporanea, progetti formativi su scala nazionale e internazionale;
g)    promuovere, partecipare e/o realizzare, anche con soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private, inventari, censimenti e catalogazione di tutte le tipologie di patrimonio industriale;
h)    ideare, promuovere, organizzare iniziative culturali, o parteciparvi, tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, mostre, concerti, rassegne, premi, esposizioni, seminari, convegni e viaggi di studio, anche a livello internazionale;
i)    organizzare corsi e master universitari, partecipare alla formazione e all’aggiornamento di esperti nel
j)    campo della gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio archeologico industriale anche attraverso summer school, corsi residenziali, borse di studio, premi di ricerca e stage presso istituti di ricerca in Italia e all’estero;
k)    svolgere assistenza tecnica per progetti di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico industriale proposti da soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private;
l)    svolgere le attività inerenti la realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati all’attività culturale in ogni sua forma;
m)    realizzare studi e ricerche e promuovere attività editoriali, anche con supporti digitali, multimediali e audiovisivi, dei prodotti culturali inerenti e derivati dalla sua attività;
n)    richiedere contributi e finanziamenti per lo svolgimento delle attività di scopo o strumentali a esso;
o)    gestire, in ogni forma, anche di natura economica, il marchio, anche attraverso diritto d’uso a terzi.

 


Art. 5
Patrimonio e Finanza

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)    dai beni mobili e immobili acquistati dall’Associazione o conferiti alla stessa da soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private;
b)    da beni mobili da chiunque conferiti, non destinati alle attività di gestione a norma delle disposizioni che seguono;
c)    da parte delle rendite e dei conferimenti non utilizzata nell’esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento.

Per la realizzazione delle attività istituzionali l’Associazione si avvale:
a)    dalle quote associative e dei contributi dei soci;
b)    dai contributi dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali e non;
c)    delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio;
d)    dei proventi derivanti dalle attività istituzionali;
e)    da eventuali contributi straordinari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di persone fisiche e giuridiche private, anche di altri Paesi;
f)    da eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di enti pubblici e soggetti privati, italiani e stranieri;
g)    da eventuali altre entrate derivanti dall’esercizio di attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse.


Art. 6
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile viene sottoposto all’approvazione ad referendum dell’Assemblea dei Soci: il rendiconto di previsione, il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente accompagnato dalla relazione sull’andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti (ove nominati).
Copia del rendiconto di esercizio dovrà essere depositato nei modi di legge almeno 15 giorni prima della prevista adunanza presso la sede legale ovvero altra sede designata del consiglio direttivo.
Per la redazione del rendiconto di esercizio, redatto in base alle direttive imposte dal D.lgs 117/2017 mediante i modelli dallo stesso previsti.
Per l’approvazione del rendiconto di previsione e del rendiconto consuntivo da parte dell’Assemblea dei Soci è prevista la possibilità di votazione telematica.
Art. 7
Quote associative

La misura della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative valgono per l’anno solare in cui vengono versate all’Associazione. Con l’iscrizione i soci accettano il dettato statutario.
In caso di motivata contestazione in merito all’iscrizione di un socio, presentata da un altro socio o da un organo dell’Associazione stessa, decide il Consiglio Direttivo. 


Art. 8
Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Ogni socio può esercitare il diritto di recesso.
Il recesso avrà effetto dalla data nella quale viene comunicato al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.


Art. 9
Soci

Sono ammessi come soci solo coloro che abbiano la maggiore età. Sono soci dell’Associazione:

a)    i soci fondatori;
b)    i soci ordinari;
c)    i soci sostenitori;
d)    i soci ad honorem.


Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione e i soci nominati dall’Assemblea Ordinaria in data 17 giugno 1998.
Sono soci ordinari i soggetti pubblici e privati in regola con il versamento della quota nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori quanti forniscano, a giudizio del Consiglio Direttivo importanti aiuti all’attività dell’Associazione o vi concorrano versando una quota associativa superiore a quella fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ad honorem personalità o istituzioni che abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti dell’Associazione. I soci ad honorem sono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime.


Art. 10
Decadenza dei Soci

La qualità di socio si perde per dimissioni o per motivata esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. Decadono altresì da soci coloro che non rinnovano, per tre esercizi consecutivi, il versamento annuale della quota associativa.
Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.
In caso di esclusione, l’organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la delibera e darne comunicazione all’interessato. L’interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della prima assemblea utile. 


Art. 11
Organi

Sono organi dell’Associazione:

a)    l’Assemblea;
b)    il Consiglio Direttivo;
c)    la Giunta Esecutiva;
d)    il Presidente;    
e)    i Vicepresidenti;
f)    il Segretario;
g)    il Tesoriere;    
h)    il Collegio dei revisori conti.    


Art. 12
Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa nonché dai soci ad honorem.
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

L’Assemblea si riunisce con cadenza triennale per provvedere:
1)    all’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
2)    all’elezione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;
3)    alla definizione delle norme di indirizzo dell’attività dell’Associazione.

Annualmente, compete all’Assemblea:
1)    approvare con modalità ad referendum il bilancio consuntivo annuale;
2)    integrare i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti che per una qualsiasi causa non potessero o non volessero continuare a ricoprire quell’incarico;
3)    approvare l’esonero al pagamento delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo per alcuni soci;
4)    deliberare l’eventuale scioglimento o trasformazione dell’Associazione, nominando uno o più liquidatori, destinando i beni rimasti alla chiusura della liquidazione.

L’Assemblea viene convocata al referendum dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei soci, mediante comunicazione scritta, telegramma, fax o e-mail spedito a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L’Assemblea può anche essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, dei tre revisori dei conti e dei due supplenti. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza.
Le delibere dell’assemblea e i rendiconti sono conservati presso la sede sociale.
L’Assemblea in prima convocazione è valida quando sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. È consentito il voto per delega scritta, ma ogni socio non può essere portatore di più di 5 deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando adottate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano presente.
Delle riunioni viene redatto processo verbale, che sarà poi firmato dal Presidente, o dal Vicepresidente delegato, e dal Segretario.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Le votazioni possono aver luogo ad referendum, per alzata di mano o in modalità segreta.
La votazione segreta deve essere richiesta dalla maggioranza dei soci presenti ed è comunque prescritta per la nomina del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea non può deliberare la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Ad ogni socio spetta un voto singolo.


Art. 13
Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da ventuno membri eletti dall’Assemblea. I past president e i soci eletti negli organi direttivi degli enti internazionali di settore sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I consiglieri sono tenuti ad operare nei propri ambiti funzionali per il conseguimento delle finalità istituzionali e lo sviluppo delle attività della AIPAI.
Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, i subentranti vengono indicati dal Consiglio Direttivo ed eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente delegato, a mezzo comunicazione scritta almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
Le riunioni si riterranno valide anche se tenute tramite audio-video-conferenza, a condizione che presso la sede di svolgimento della riunione operino congiuntamente il Presidente, o il Vicepresidente delegato, e il Segretario che ne redige il verbale.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano presente.
Alle riunioni partecipa di diritto il Segretario, che ne redige il verbale.
Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo riunito in prima convocazione sono valide qualora siano presenti la maggioranza dei consiglieri.
In seconda convocazione le riunioni si devono tenere almeno 24 ore dopo la prima convocazione e le deliberazioni assunte in quella sede sono valide se presenti almeno tre consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti, salvo quelle riguardanti l’elezione del Presidente, l’elezione dei tre Vicepresidenti, la determinazione delle quote associative da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci e le modifiche statutarie. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
La votazione segreta deve essere richiesta dalla maggioranza dei consiglieri presenti ed è comunque prescritta per l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti.
Per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza di almeno il 60% dei componenti il Consiglio Direttivo. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo il Segretario redige processo verbale che sarà poi firmato dal Presidente, o dal Vicepresidente delegato, e dal Segretario stesso.
Il Consiglio Direttivo, salvo per quanto previsto all’art. 12, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e, in particolare, con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri:
1)    elegge il Presidente e i tre Vicepresidenti;
2)    può nominare Consiglieri Delegati per periodi di un anno rinnovabili fino alla decadenza del Consiglio, stabilendone competenze e poteri, ambiti operativi e territoriali;
3)    nomina il Segretario e il Tesoriere;
4)    delibera sull’esclusione o la non ammissione dei nuovi soci;
5)    nomina i soci ad honorem;
6)    propone all’Assemblea le quote associative;
7)    esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva. Sottopone il bilancio preventivo e consuntivo all’approvazione dell’Assemblea con la modalità ad referendum;
8)    nomina i propri rappresentanti in seno agli organismi internazionali di settore;
9)    determina l’eventuale compenso annuale dei revisori dei conti, del Segretario e del Tesoriere;
10)    la carica di Consigliere è gratuita. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’Associazione.


Art. 14
Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell’Associazione, dai past president, dai tre Vicepresidenti, dal Segretario, dal Tesoriere e dai soci che siano o siano stati rappresentanti dell’Associazione negli organismi internazionali di settore.
Alla Giunta Esecutiva compete:

1)    la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
2)    la gestione ordinaria dell’Associazione secondo gli indirizzi ed entro i limiti determinati dal Consiglio Direttivo e dagli indirizzi deliberati triennalmente dall’Assemblea dei soci;
3)    l’emanazione di regolamenti e norme per il funzionamento dell’Associazione;
4)    l’esercizio di funzioni di controllo amministrativo sulle diverse sedi operative dell’Associazione;
5)    la funzione di commissione etica potendo proporre al Consiglio Direttivo, per motivate cause di cui all’art. 10, il richiamo o la revoca dell’appartenenza di un socio alla Associazione.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da uno dei tre Vicepresidenti nominati a maggioranza dalla Giunta stessa.
Essa si riunisce di norma presso una delle sedi operative ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due membri della Giunta.
La Giunta è convocata a mezzo comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Di tutte le sedute della Giunta Esecutiva il Segretario redige processo verbale che sarà poi firmato dal Presidente, o dal Vicepresidente nominato, e dal Segretario stesso.


Art. 15
Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e garantisce il perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione.
Il Presidente, anche coadiuvato dalla Giunta Esecutiva, esercita tutti i poteri di iniziativa di ordinaria amministrazione necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Associazione. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni (culturali e non), imprese (pubbliche e private) e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito da uno dei tre Vicepresidenti, coadiuvati dal Segretario.


Art. 16
Vicepresidenti

I Vicepresidenti sono tre, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Con il Presidente rappresentano la continuità istituzionale dell’Associazione. In accordo con il Presidente e su sua delega adempiono a tutte le funzioni atte a garantire il perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione e in caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono, coadiuvati dal Segretario.

 

Art. 17
Segretario

Il Segretario attua le disposizioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, redige i verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, cura gli aspetti organizzativi.


Art. 18
Tesoriere

Il Tesoriere cura gli aspetti amministrativi dell’Associazione fornendo al Collegio dei revisori dei conti una relazione trimestrale sui conti e sull’andamento di gestione nonché ogni informazione da questi richiesta in ordine al loro ufficio.
Il Tesoriere, d’intesa con il Segretario e i responsabili delle Sezioni Regionali, verifica trimestralmente le somme versate dai soci per le iscrizioni in modo da concorrere all’attività delle stesse con la percentuale dell’importo di tali quote che sarà fissata dal Consiglio Direttivo.


Art. 19
Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente che deve ricoprire la qualifica di Revisore ufficiale dei conti. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Collegio dei revisori dei conti, essi verranno sostituiti dall’Assemblea.
Spetta al Collegio dei revisori dei conti:
a)    il controllo della gestione contabile dell’Associazione;
b)    l’effettuazione, in qualunque momento, di accertamenti di cassa;
c)    la redazione delle osservazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo da presentare alla Giunta Esecutiva, al Consiglio Direttivo e, quindi, all’Assemblea per l’approvazione;
e)    la vigilanza e il controllo sull’applicazione delle norme statutarie.
I revisori possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, chiedere agli organi dell’Associazione notizie sulle iniziative della stessa. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.
Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti partecipa alle Assemblee che approvano i bilanci e può su propria richiesta e invito assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.


Art. 20
Scioglimento

Lo scioglimento deve avvenire mediante delibera assembleare con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 3 Codice Civile). L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore od un comitato di liquidatori composto massimo di cinque (5) membri, preferibilmente scelti tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto su decisone dell’assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore.


Art. 21
Rinvio

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile, al Codice del Terzo settore e alle altre leggi in materia.
 

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